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Abbozzo di programma per il nuovo PSI
 

Una nuova costituzione

 

38. La legge per la libertà.

I socialisti si sono caratterizzati in Italia per una politica legislativa che allargasse gli spazi di libertà. Si ricordino la legge sul diritto all'espatrio voluta da Pietro Nenni che cancellava l'arbitrio poliziesco nella concessione dei passaporti. La legge Merlin che eliminava l'orrore della prostituzione di Stato e che riconosceva la facoltà di disporre del proprio corpo senza autorizzazioni di polizia. La legge Fortuna sul divorzio. La legislazione che affida in ultima istanza alla donna la decisione in materia di interruzione di gravidanza. L'abolizione della censura nel teatro e nello spettacolo. La legislazione in materia di liberalizzazione dell'emittenza radiotelevisiva e di contrasto delle concezioni statalistiche dell'informazione. La concezione paritaria della scelta tra scuola pubblica e scuola privata attraverso i buoni scuola affidati alle famiglie. L'impegno nei referendum contro l'ergastolo, per la responsabilità civile dei giudici, per l'abolizione dei tribunali speciali per i politici, per la specializzazione delle carriere requirenti in magistratura. 
Si tratta oggi di procedere in questa strada con una progettazione fondata non sul restringimento degli spazi di libertà individuale ma su di un allargamento di essi e su una riduzione del controllo e della gestione burocratica dell'esercizio di diritti fondamentali.

39. Postcomunismo e giustizialismo. 

Alla caduta del muro di Berlino, il più forte partito comunista d'Occidente, quello italiano, ha rinunciato alle proprie radici, cambiato più volte nome, rotto con una tradizione storica. Cautela invece, contraddizioni, passi indietro, in materia di garanzie e di diritti fondamentali. La rottura con la tradizione si accompagna, negli ex comunisti italiani, con la scelta del giustizialismo, come prassi e come teoria. Dal 1989 al 1996 la strategia degli ex comunisti si riduce molto spesso ad accompagnare o a cavalcare le iniziative di un corpo burocratico, del giudiziario che è apparso capace di favorire un'alternanza di governo prima apparsa impraticabile o non voluta praticare. La rinuncia alla tradizione per gli ex comunisti ha significato anche rinuncia ad un solido insediamento sociale: quello di un settore del lavoro dipendente legato in modo esplicito o sotterraneo al principio del salario come "variabile indipendente" dell'economia e della produttività. Con il giustizialismo si cerca di sostituire un insediamento sociale con un insediamento virtuale. Una giustizia che colpisce i detentori del potere politico, i ricchi, coloro che dispongono di mezzi di produzione pubblici o privati, coloro che conoscono la logica e le ferree leggi del mercato e dell'utile di impresa, sembra dare nuovamente conferma a vetusti argomenti che dipingono il ceto d'impresa come sfruttatore, acquisitivo, incapace di progettazione generale, sommerso nell'egoismo più cieco. La magistratura che colpisce "lorsignori" appare come l'angelo vendicatore che fa giustizia degli "orribili" anni '80, anni che vedono il risorgere delle vocazioni d'impresa anche nell'anello più debole della catena delle economie occidentali (l'Italia dipinta nelle risoluzioni strategiche delle B.R.) e il superamento di quel mix di deprivazione, disaffezione produttiva e violenza che caratterizzò il decennio precedente. Con il passaggio dall'insediamento sociale all'insediamento virtuale, cambiano anche i temi ed i principi del conflitto. Dalla lotta di classe si passa all'invidia di ceto o di classe. Una compagnia scomoda, quest'ultima, per la sinistra. La paralisi della giustizia sociale, la sterilità del Welfare contemporaneo sono, infatti, in buona parte il frutto di uno slittamento dalla lotta di classe all'invidia di ceto. La degenerazione del Welfare inizia nel momento in cui non gli si richiede più di soddisfare bisogni prodotti dalla struttura sociale e da un'iniqua distribuzione delle risorse ma di compensare situazioni di presunto svantaggio, di inseguire la domanda a politico sociale più chiassosa o più minacciosa, di produrre sempre nuove ingiustizie.

40. La giustizia in Italia. 

La giustizia in Italia soffre di una profonda crisi di efficacia e genera forme selettive di accesso, incompatibili con un ordinamento che si vuole ispirare al principio di eguaglianza. La giustizia penale non garantisce la difesa della società dal delitto, come è testimoniato costantemente dalle statistiche sulla criminalità. Una macchina farraginosa, che una parte dello schieramento politico vuole collocare in posizione prioritaria nell'equilibrio dei poteri, è in grado di accertare meno e molto meno del 15% dei delitti commessi. In materia civile la giustizia italiana ha ricevuto il maggior numero di condanne dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per l'ingiustificata lentezza dei procedimenti. Un giudizio civile dura in media otto anni. Una durata incompatibile con i principi di ragionevolezza propri di ogni ordinamento civile. Sia il sistema della giustizia penale sia quello della giustizia civile non rappresentano un sevizio della collettività teso ad accertare la responsabilità individuale e a riconoscere torti e diritti; essi rappresentano piuttosto un simbolo che svolge funzioni di comunicazione politica, di rafforzamento dell'autorità, dei poteri e dei centri di potere. L'inefficacia si accompagna alla selettività. Innanzi tutto alla selettività negli accessi. La repubblica democratica, in cinquanta anni di vita, non ha saputo risolvere il problema della eguaglianza nell'accesso alla giustizia. Il costo della giustizia penale rende spesso discriminatorio il sistema punitivo. I riti alternativi ed il patteggiamento nati per snellire la giustizia e consentirle di concentrarsi sulle fenomenologie più gravi, rischiano di trasformarsi in una forma di giustizia sommaria per i meno abbienti: dotata di un impoverimento di garanzie e di un simulacro di contraddittorio. Nel sistema della giustizia civile i tempi della decisione allontanano coloro che più hanno bisogno. Una transazione, spesso sfavorevole, è preferita ad una defatigante e costosa attesa della decisione. Il processo del lavoro nato per garantire una giustizia rapida in un settore attraversato da sensibili diseguaglianze, è nella sostanza fallito. I tempi di questo rito straordinario che avrebbe dovuto prefigurare un modo nuovo di fare giustizia civile, si avvicinano ormai a quelli del normale processo. Innumerevoli "emergenze" hanno sguarnito le sezioni lavoro dei tribunali e delle preture. L'investimento di risorse doveva andare a quegli uffici capaci di compiere rilevanti operazioni comunicative, a spettacolarizzare la giustizia, a renderla funzionale, non alla società e ai portatori di bisogni, ai titolari di diritti, ma a un sistema politico desideroso di simboli che rappresentassero la demonizzazione di avversari e nemici.

41. La sicurezza. 

Il garantismo non deve portare alla rimozione del compito fondamentale di proteggere la società dal delitto. La criminalità diffusa rappresenta oggi una forma di aggravamento delle condizioni sociali di coloro che stanno peggio. Anche di fronte al delitto vi sono diseguaglianze e gravi diseguaglianze. Chi non ha mezzi per la protezione privata, chi non può sottostare a onerose forme assicurative è più indifeso di fronte al delitto. Un grave e fatale errore della sinistra di estrazione comunista è stato quello di aizzare e di santificare la repressione solo contro la criminalità dei colletti bianchi e la corruzione pubblica in specie, anche quando contraria al diritto nelle procedure nonché parziale e tendenziosa nella scelta dei bersagli. Si è introdotta così una sorta di discriminazione alla rovescia che porta a sottovalutare il resto della criminalità. Ma è proprio questa che nella sua diffusione attanaglia i ceti meno favoriti, moltiplica le ingiustizie. Bisogna rimodellare la macchina giudiziaria e farne uno strumento efficace e non solo simbolico. Strumento chiamato a produrre difesa sociale e non solo a legit-timare chi governa o chi cerca di coltivare un artificioso consenso. Si tratta anche di riconsiderare il sistema penale e quello proces-suale in base ad una concezione laica e moderna (quella concezio-ne suggerita anzi imposta dalla Convenzione europea e dagli orientamenti del Parlamento di Strasburgo). Il sistema penale, ricorda la risoluzione del Parlamento europeo del 1997, deve avere come punto di riferimento la vittima. Questo deve portare ad una più incisiva tutela di coloro che soffrono per il delitto e ad una riconsiderazione del sistema dei reati. Questi devono essere fortemente agganciati al danno sociale e non a valori o principi. Troppe volte nei nostri codici e nelle nostre leggi speciali compaiono reati senza vittima: comportamenti ritenuti lesivi di principio o valori collettivi. Quella del reato senza vittima è una filosofia di inequivoche matrici autoritarie. Porta a considerare punibile non l'offesa al cittadino e alla società, ma l'offesa all'autorità e alla maestà dei detentori del potere e dei valori politici. Il sistema penale può avere efficacia se riportato a dimensioni adeguate ai bisogni della società e non a quelli dell'autorità. Si tratta di selezionare i reati riducendo la sanzione per altri tipi di illecito alla dimensione amministrativa o del torto civile. Un sistema che pretende di penalizzare innumerevoli comportamenti fa gravare una cappa oppressiva sulla società e si manifesta nella sostanza inefficace. Un sistema che identifica reati e sanzioni di un diritto penale minimo può viceversa essere dotato di rapidità e di efficacia.

42. Certezza del diritto e della pena. 

Negli ultimi venti anni la legislazione penale e processuale è stata ispirata al criterio della perenne emergenza. Al fine di combattere prima il terrorismo poi le mafie, si è costruito un ordinamento speciale che ha pesantemente compromesso le garanzie del cittadino e la certezza del diritto. Molto spesso norme penali e processuali sono state introdotte con il sistema del decreto legge e con la reiterazione dei decreti. La perenne emergenza ha portato ad una legislazione sui collaboratori di giustizia e sui pentiti che compromette gravemente il diritto alla difesa. Il teste di accusa gode di protezioni pubbliche e di compensi estesi anche a nuclei familiari vastissimi. Ma lo stesso non vale per il testimone a discarico. A volte la vittima è priva di protezione mentre il criminale "pentito" gode di vastissimi e inquietanti benefici. La logica dell'emergenza ha portato anche ad una forma di inflazione dello strumento penale. Il legislatore ha moltiplicato le figure di reato attribuendo valenze penali a un vastissimo numero di comportamenti. La vastità delle disposizioni punitive non garantisce tuttavia l'ordinato sviluppo della società. Essa in alcuni casi sovraccarica di lavoro gli uffici giudiziari impedendo ad essi di operare per tutelare la società dai reati più gravi. In altri casi favorisce la discrezionalità nell'esercizio dell'azione penale.

43. Diritti forti e governo stabile.

Il sistema politico italiano ha sofferto nel secondo dopoguerra di una forte instabilità dei governi. La causa è stata attribuita al sistema proporzionale ed alla carta costituzionale che, condizionata dalla "paura del tiranno", ha fortemente limitato i poteri dell'esecutivo sottoponendolo agli umori e alle oscillazioni delle assemblee. Il sistema politico italiano soffre però anche per la mancata previsione e definizione di diritti forti, di diritti che possano essere immediatamente esercitati di fronte a un giudice e che possano tassativamente imporsi al legislatore. Per alcuni versi la Costituzione compensa la debolezza dei diritti con la debolezza dell'esecutivo. Si tratta di invertire la rotta. L'ordinamento costituzionale prevede moltissimi diritti formulandoli come programmi piuttosto che come disposizioni immediatamente precettive. Si tratta di rivedere e ristrutturare la costituzione con la previsione di diritti immediatamente precettivi che possano rafforzare le garanzie del cittadino e con la contemporanea previsione di norme che rafforzino la stabilità dell'esecutivo. Era questo il senso della grande riforma chiesta da Bettino Craxi. 

Oggi una legittimazione dell'esecutivo ed un rafforzamento della fiducia nelle istituzioni può venire dall'elezione diretta di un presidente con funzioni di governo e dalla previsione di un campo di iniziativa proprio all'esecutivo. Il controllo parlamentare del governo può essere rafforzato con la previsione di un consiglio dei ministri che riceva la fiducia della maggioranza, con il sistema della "fiducia costruttiva" che responsabilizza le assemblee e con la eliminazione della facoltà dell'esecutivo di produrre decreti con forza di legge.

44. Una rappresentanza delle identità.

La riforma elettorale del 1993 non ha prodotto gli effetti desiderati ed annunciati. Con l'introduzione di un sistema fortemente maggioritario non si è evitata la frammentazione dei partiti, il numero dei quali si è moltiplicato, né si è garantita la stabilità dei governi e delle legislature. L'obiettivo stesso del bipartitismo appare lontanissimo e irraggiungibile.
I maggiori partiti non superano in percentuale di voti il 25%. La riforma elettorale ha prodotto inoltre gravi forme di disaffezione dell'elettorato. L'astensionismo si è moltiplicato sino a raggiungere livelli di guardia. Occorre oggi consentire agli elettori di compiere scelte effettive non condizionate da logiche di schieramento. Occorre un ritorno al sistema proporzionale che garantisca alle identità politiche di manifestarsi con la previsione di uno sbarramento che inibisca l'eccesso di frammentazione. Occorre che il bicameralismo rafforzi la rappresentanza delle identità con una seconda camera chiamata a rappresentare le realtà degli Stati-regione in un quadro federale.

45. Federalismo e libertà.

Nella tradizione socialista l'idea federale si è spesso appannata o è stata emarginata. Sulla tradizione socialista ha pesato l'illusione, alimentata da Bismark con le sue prime misure di intervento sociale e sposata dallo statalismo socialista di Lassalle, secondo la quale il centralismo avrebbe potuto garantire una capillare opera di distribuzione di risorse e avrebbe potuto rafforzare lo Stato sociale. Il centralismo ha viceversa favorito la costituzione di centri di potere burocratici gli interessi dei quali confliggono quasi sempre con quelli di coloro che meritano i benefici sociali. Sul centralismo ha poi pesato una concezione della società che riteneva definibili da un'unica autorità le situazioni di bisogno e le posizioni sociali meritevoli di sostegno. Ciò è apparso illusorio e ha consentito il formarsi di sacche di parassitismo alimentate dalle politiche dello stato sociale e dello stato di benessere. La dissipazione di risorse ha inoltre impedito politiche di sostegno ai ceti ed ai gruppi effettivamente bisognosi. La politica sociale deve essere nuovamente impostata attribuendo agli stati regione la definizione delle scelte ritenute più efficaci. Una architettura federale dello Stato si impone oggi anche al fine di rafforzare la competitività del sistema. Gli stati regione devono poter essere concorrenziali nelle politiche di insediamento delle attività produttive e nelle politiche fiscali. Il federalismo deve consentire l'espressione e l'autogoverno delle numerose identità che condividono la lingua e la cultura italiana. Un'Italia federale può rafforzare la propria unità sostenendo con forza gli elementi unificatori (di lingua, di cultura, di innovazione, di tradizione comune, di capacità di lavoro) del Paese e riservandosi quei campi (le libertà e i diritti fondamentali, i principi di eguaglianza e di imparzialità dell'agire pubblico, la politica estera, la difesa del Paese) che richiedono effettivamente di essere disciplinati e governati con criteri unitari.

 

 

 


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