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NUOVO PARTITO SOCIALISTA ITALIANO

STATUTO PROVVISORIO


Art. 1

Il Nuovo Partito Socialista Italiano si richiama alla tradizione ideale e politica del socialismo italiano ed internazionale ed è organizzazione giuridica e patrimoniale autonoma e distinta da ogni altra di tradizione e denominazione comunque definita.
Nella linea della tradizione autonomista e riformista esso si sviluppa adeguando la propria azione all'evoluzione dei tempi e dei rapporti sociali.
Il Partito pur impegnato a dare risposte concrete ai valori di cui è pregna la cultura italiana mediante azioni incisivamente riformatrici si richiama alla propria storia fondata sui valori perenni della libertà.
Il Socialismo è inseparabile dalla democrazia e dalle libertà politiche, civili e religiose.
Il Partito promuove l'organizzazione politica dei lavoratori e dei cittadini nella consapevolezza che il pluralismo di cui è portatore il Nuovo Partito Socialista Italiano è elemento indispensabile nella lotta politica.
Il Nuovo Partito Socialista Italiano si impegna alla difesa dello Stato repubblicano fondato sulla Costituzione stimolando nuove forme di vita associata affinché tutti possano realizzare una effettiva partecipazione alla direzione della società e dello Stato.

Art. 2

Il simbolo nazionale, regionale, provinciale e comunale è rappresentato: da un cerchio con bordo rosso, bianco, corona circolare verde sulla quale, nella parte superiore, è la scritta "Partito Socialista" e , nella parte inferiore, la scritta "Nuovo PSI"; al centro del cerchio, su fondo bianco è raffigurato un garofano con la corolla rossa e il gambo verde.

Art. 3

Il Nuovo Partito Socialista Italiano dispone delle entrate costituite dal contributo degli iscritti.
L'importo dell'iscrizione è composto da tre parti: una per la Direzione Nazionale, una per la organizzazione regionale ed una per quella provinciale.
L'importo minimo viene stabilito dalla Direzione nazionale.
Le tessere associative sono stampate unicamente dalla Direzione Nazionale e da quelle distribuite alle strutture periferiche provinciali.
Ogni atto di liberalità a livello nazionale. regionale. provinciale e comunale deve essere accettato dal Tesoriere.
L'elenco degli atti di liberalità è tenuto presso le sedi del Partito ed è disponibile per la più ampia pubblicità.

Art. 4

Possono iscriversi al Partito tutti coloro che, indipendentemente dalla loro concezione filosofica e religiosa ne condividono gli obiettivi e lo statuto.

Art. 5

L' iscrizione al Partito è individuale e comporta l'accettazione dello Statuto ed il versamento della quota annuale.
La domanda di iscrizione viene sottoscritta, corredata dei dati anagrafici e professionali.
La domanda di iscrizione potrà essere presentata in qualsiasi sede del Partito provinciale o regionale ma dovrà essere trasmessa alla struttura provinciale di competenza per l'opportuna approvazione.
La domanda di iscrizione al Partito di persone che abbiano ricoperto incarichi direttivi in altri partiti, le domande di pre-iscrizione di persone che, uscite dal Partito, abbiano nel frattempo aderito ad altri partiti, devono essere inoltrate prima della loro accettazione alla Direzione nazionale o regionale secondo le rispettive competenze. L'iscrizione è incompatibile con l'adesione e la militanza in altri partiti, movimenti od associazioni concorrenti o contrapposti al Nuovo Partito Socialista Italiano.
L' eventuale rifiuto di iscrizione deve essere ampiamente motivato e comunicato all'interessato.
E' ammesso il ricorso all'organismo superiore.

Art. 6

Gli iscritti partecipano alla elaborazione delle linee politiche nonché alle elezioni dei propri dirigenti.
Ogni iscritto è impegnato ad attenersi alle decisioni democraticamente assunte dalla maggioranza.
Ogni iscritto ha diritto di partecipare alle assemblee del Partito esprimendo la propria opinione.
Possono partecipare all'elaborazione del programma, ai diversi livelli quanti, pur operando in organizzazioni di volontariato, nei circoli culturali e nelle confederazioni sindacali, si impegnano a sostenere la linea politica del Partito.
Il diritto di voto dell'iscritto deve essere esercitato solo nella sezione nella quale è iscritto o negli organismi di cui fa parte.

Art. 7

Il Nuovo Partito Socialista Italiano riconosce il ruolo delle organizzazioni del mondo del lavoro, della produzione e del volontariato.

Art. 8

Il Nuovo Partito Socialista Italiano riconosce il diritto-dovere degli elettori ad essere chiamati nelle consultazioni primarie, nella designazione dei candidati e nella definizione dei programmi in concomitanza di elezioni nazionali, regionali, provinciali e comunali.

Art. 9

L'organizzazione del Partito è articolata in :
1. Sezione
2. Federazione provinciale
3. Federazione regionale
4. Direzione nazionale

Art. 10

La Sezione è l' organizzazione primaria nell'ambito del proprio territorio, per l'elaborazione e la realizzazione della politica del Partito.
L'ambito territoriale della Sezione è determinato dal Consiglio provinciale.

Art. 11

Sono organi della Sezione:
1. L' Assemblea della Sezione
2. Il Direttivo della Sezione
3. Il Segretario della Sezione.


Art. 12

L' Assemblea della Sezione è costituita dall' Assemblea degli iscritti. Essa elabora la linea politica delle istanze del proprio territorio e armonizza le proprie attività per attuare le scelte della Federazione provinciale. Essa è convocata entro il 31 dicembre di ogni anno per leggere il Comitato direttivo di Sezione.
E' convocata altresì dal segretario di Sezione, con avviso contenente l'ordine del giorno che deve pervenire a tutti gli iscritti della Sezione ed della Federazione almeno 3 giorni prima della riunione, ogni qualvolta la situazione politica e l'attività del Partito lo richiedano.
L'Assemblea di Sezione deve essere altresì convocata su richiesta di un terzo degli iscritti della Sezione o su richiesta della Federazione.

Art. 13

Il Direttivo di Sezione , composto da un minimo di 3 ad un massimo di 11 componenti, è eletto dall'Assemblea di Sezione.
Qualora, per qualsiasi causa, venga meno un componente del direttivo subentrano in sostituzione i candidati che seguono nell'ordine di preferenza della lista formata in occasione dell'assemblea per l'elezione del Comitato direttivo. Qualora venisse meno la metà dei componenti eletti nella votazione originaria deve procedersi a nuove elezioni.

Art. 14

La Federazione provinciale organizza e coordina le Sezioni esistenti nella Provincia.

Art. 15
Sono organi della Federazione provinciale:
1. Il Congresso
2. Il Consiglio
3. Il Segretario
4. La Direzione
5. Il Tesoriere
6. Il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 16

Il Congresso è il massimo organo della Federazione e traccia la linea politica a livello provinciale nell'ambito della linea politica generale del Partito.
Esso è costituito dai delegati eletti dalle Assemblee delle Sezioni, o dall' Assemblea degli iscritti di tutta la Provincia.
Esso è convocato in via ordinaria ogni 2 anni in conformità alle direttive della Direzione del Partito.
Il Congresso può essere convocato in via straordinaria con deliberazione adottata con maggioranza assoluta dal Consiglio provinciale della Federazione o da richiesta scritta di almeno la metà degli iscritti alla Federazione.
Il Congresso provinciale delibera il proprio Statuto in armonia con quelli nazionale e regionale.
Qualora per qualsiasi causa siano dimissionari la metà più uno dei componenti del Consiglio direttivo, il Segretario uscente deve convocare il Congresso straordinario.
In caso di gestione commissariale la data del Congresso straordinario viene fissata dalla Direzione del Partito.

Art. 17

Il Congresso provinciale può eleggere per acclamazione o a scrutinio segreto - ove richiesto - il Presidente provinciale del Partito.

Art. 18

Il Presidente del Consiglio provinciale è garante delle decisioni del Congresso nonché del rispetto dell'attuazione delle norme statutarie.
Partecipa alle riunioni della Direzione provinciale.
In caso di dimissioni del Presidente il Segretario provinciale provvederà a convocare i delegati dell'ultimo Congresso o l'Assemblea degli iscritti per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 19

Il Congresso decide le modalità per l'elezione degli organi provinciali in base a quanto previsto dall'art. 21.

Art. 20

Il Consiglio provinciale è eletto dal Congresso provinciale a maggioranza assoluta dei presenti, sia con voto palese che - ove richiesto da almeno un terzo dei votanti - con scrutinio segreto.
Esso è composto da un minimo di 11 componenti ad un massimo di 51 (sempre in numero dispari)
Le riunioni del Consiglio sono valide in prima convocazione con la maggioranza assoluta dei suoi componenti ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto.
I dimissionari del Consiglio provinciale possono essere sostituiti con altri candidati inseriti nelle liste predisposte dal Congresso.
Se per dimissioni o per altri motivi non è possibile ricostituire il numero minimo dei componenti l'organo decade.

Art. 21

Il Consiglio provinciale è convocato dal Segretario della Federazione.
Esso può essere convocato anche su richiesta della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 22

Il Consiglio provinciale elegge il Tesoriere che partecipa alle riunioni della Direzione provinciale.
Il Tesoriere tiene le scritture contabili delle entrate e delle uscite del Partito e predispone il Bilancio annuale di previsione che deve essere approvato dal Consiglio direttivo nella prima riunione dell'anno a cui fa riferimento il Bilancio di previsione.

Art. 23

Il Consiglio provinciale elegge, a scrutinio segreto ove richiesto, il Segretario provinciale.

Art. 24

Il Segretario provinciale rappresenta politicamente il Partito nella sua unità e dirige la Federazione provinciale.
Esegue gli indirizzi e le decisioni del Consiglio provinciale.
Convoca, presiede e coordina la Direzione provinciale, le Commissioni di lavoro, nonché tutti gli organismi provinciali previsti dallo Statuto.
L' elezione del Segretario della Federazione alle elezioni nazionali politiche, regionali, provinciali nonché alla carica di sindaco nei comuni capoluogo di provincia, comporta le sue dimissioni contestualmente all'accettazione della carica elettiva. Eventuali deroghe verranno deliberate dal Consiglio provinciale.

Art. 25
La Direzione è nominata a scrutinio segreto, ove richiesto, dal Consiglio provinciale.
Il numero dei componenti è determinato dal Consiglio provinciale.
Fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio provinciale ed il Tesoriere.
La Direzione gestisce le decisioni politiche del Congresso e le determinazioni del Consiglio provinciale.
La Direzione è convocata dal Segretario provinciale.

Art. 26

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio direttivo provinciale.
Esso è composto da un minimo di 3 componenti ad un massimo di 5 e nella prima seduta elegge al proprio interno il Presidente.
Il Collegio può verificare in ogni momento la gestione finanziaria e la contabilità del Partito .
Il diritto di accesso ai documenti contabili è garantito ad ogni suo componente.
La carica di componente dei Revisori dei conti è incompatibile con quella di componente la Direzione ed il Consiglio provinciale.
Il Collegio è tenuto a presentare ogni anno al Consiglio Direttivo una relazione sul bilancio consuntivo e sulla gestione finanziaria.

Art. 27

La Federazione regionale coordina le Federazioni provinciali della Regione.

Art. 28

Sono organi della Federazione regionale:
1. Il Congresso
2. Il Consiglio Direttivo
3. Il Segretario
4. La Direzione
5. Il Tesoriere
6. La Commissione di garanzia
7. Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 29

Il Congresso è il massimo organo della Federazione regionale e definisce la linea politica a livello regionale nell'ambito delle scelte nazionali del Partito.
Esso è costituito dai delegati eletti dai Congressi provinciali.
Esso è convocato in via ordinaria ogni 2 anni in conformità alle direttive della Direzione nazionale del Partito.
Il Congresso può essere convocato in via straordinaria con deliberazione adottata con maggioranza assoluta dal Consiglio direttivo regionale, oppure a seguito di delibera dei Consigli provinciali di almeno la metà delle Federazioni.
Qualora per qualsiasi causa siano dimissionari la metà più uno dei componenti il Consiglio direttivo, si procede alla convocazione del Congresso straordinario.
In caso di gestione commissariale la data del Congresso straordinario viene fissata dalla Segreteria nazionale del Partito.
Il Congresso regionale delibera il proprio Statuto in armonia con quello nazionale ed approva il Bilancio regionale su relazione analitica del Tesoriere sottoscritta dal Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 30

Il Congresso regionale può eleggere per acclamazione o a scrutinio segreto, ove richiesto, il Presidente regionale del Partito.

Art. 31

Il Presidente del Consiglio regionale è garante delle decisioni del Congresso nonché del rispetto dell'attuazione delle norme statutarie.
Partecipa alle riunioni della Direzione regionale.
In caso di dimissioni del Presidente. il Segretario regionale provvederà a convocare il Consiglio regionale per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 32

Il Congresso decide le modalità per l' elezione degli organi regionali tenendo conto di quanto previsto negli articoli successivi.

Art. 33

Il Consiglio regionale è eletto dal Congresso regionale a maggioranza assoluta dei presenti, sia con voto palese che, qualora richiesto da almeno un terzo dei votanti, con scrutinio segreto.
Esso è composto da un minimo di 11 componenti ad un massimo di 51 (sempre in numero dispari)
Fanno parte di diritto nella composizione del Consiglio regionale i Segretari delle Federazioni provinciali.
Le riunioni del Consiglio sono valide in prima convocazione con la maggioranza assoluta dei suoi componenti ed in seconda con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto.
I dimissionari del Consiglio regionale possono essere sostituiti con altri candidati inseriti nelle liste predisposte dal Congresso.
Se per dimissioni o per altri motivi non è possibile ricostruire il numero minimo dei componenti si ricorre alla Convocazione del Congresso straordinario da parte della Direzione nazionale.

Art. 34

Il Consiglio direttivo regionale rende operative le politiche espresse dal Congresso. e tratta delle questioni politiche di interesse regionale con particolare riferimento alle scelte ed agli indirizzi espressi dall'Ente Regione.

Art. 35

Il Consiglio regionale è convocato dal Segretario della Federazione regionale.
Esso può essere convocato anche su richiesta della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 36

Il Consiglio regionale elegge il Tesoriere che partecipa alle riunioni della Direzione regionale.
Il Tesoriere tiene le scritture contabili delle entrate e delle uscite della Federazione regionale e predispone, ottemperando alle incombenze previste dalla legge , il Bilancio annuale di previsione che deve essere approvato dal Consiglio regionale nella prima riunione dell'anno a cui fa riferimento il Bilancio di previsione.

Art. 37

Il Consiglio regionale elegge, a scrutinio segreto, ove richiesto, il Segretario della Federazione regionale.

Art. 38

Il Segretario regionale rappresenta politicamente il Partito nella sua unità e dirige la Federazione regionale.
Esegue gli indirizzi e le decisioni del Consiglio regionale.
Convoca, presiede e coordina la Direzione, le Commissioni di lavoro, nonché tutti gli organismi regionali previsti dallo Statuto.
L' elezione del Segretario regionale alle elezioni nazionali politiche, regionali, provinciali nonché alla carica di Sindaco nei comuni capoluogo di Provincia, comporta le sue dimissioni contestualmente all'accettazione della carica elettiva. Eventuali deroghe verranno deliberate dal Consiglio regionale.

Art. 39

La Direzione è nominata a scrutinio segreto, ove richiesto, dal Consiglio regionale
Il numero dei componenti è determinato dal Consiglio regionale.
Fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio ed il Tesoriere.
La Direzione gestisce le decisioni politiche del Congresso e le determinazioni del Consiglio regionale 
La Direzione è convocata dal Segretario regionale.

Art. 40

La Commissione di garanzia regionale è costituita da 3 componenti fra i quali viene nominato il Presidente.
Essa è eletta dal Consiglio regionale.

Art. 41

La Commissione di garanzia regionale vigila sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti di competenza regionale e provinciale.
E' altresì competente sui ricorsi riferentisi ai componenti degli Organi regionali, provinciali ed ai singoli iscritti.
Per i provvedimenti emanati quale Commissione di 1° grado ci si può rivolgere alla Commissione di garanzia nazionale che decide in via definitiva.

Art. 42

Il Collegio dei Revisori dei Conti regionale è nominato a scrutinio segreto, ove richiesto, dal Consiglio direttivo regionale.
Esso è composto da 3 componenti e nella prima seduta elegge al proprio interno il Presidente.
Il Collegio può verificare in ogni momento la gestione finanziaria e la contabilità del Partito.
Il diritto di accesso ai documenti contabili è garantito ad ogni suo componente.
La carica di componente dei Revisori dei conti è incompatibile con quella di componente la Direzione e il Consiglio regionale.
Il Collegio è tenuto a presentare ogni anno al Consiglio regionale una relazione sul bilancio consuntivo e sulla gestione finanziaria.

Art. 43

Il Nuovo Partito Socialista Italiano attraverso i suoi organi nazionali definisce la linea politica, impegnativa per tutti gli organi del Partito sia centrali che periferici e per tutti gli iscritti.
Gli Organi nazionali del Nuovo Partito Socialista Italiano sono:
1. Il Congresso
2. Il Consiglio
3. La Direzione
4. Il Segretario
5. La Commissione di Garanzia
6. Il Tesoriere
7. Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 44

Il Congresso nazionale è il massimo organo del Partito ed è costituito dai delegati regionali. Ne fanno parte di diritto i membri della Direzione.
Esso è convocato in via ordinaria ogni 2 anni.
Il Congresso definisce la linea politica del Partito, delibera sullo Statuto ed elegge gli organi nazionali del Partito.
Assume altresì ogni altra decisione utile per il rafforzamento e l'espansione dell'iniziativa politica del Partito.

Art. 45

Il Consiglio nazionale è costituito da un numero di componenti determinato dal Congresso.
Ne fanno parte di diritto i Segretari delle Federazioni regionali.
Esso è eletto dal Congresso a scrutinio segreto, ove richiesto, con modalità stabilite dal Congresso stesso.
Il Consiglio nazionale è convocato dal Segretario nazionale.

Art. 46

Il Consiglio nazionale attua le politiche espresse dal Congresso e assume decisioni su questioni di interesse nazionale ed internazionale

Art. 47

La Direzione nazionale è eletta dal Consiglio nazionale.
Essa è responsabile dell'attuazione delle linea politica fissata dal Congresso e dalle scelte determinate dal Consiglio nazionale.
Il Numero dei componenti della Direzione viene determinato dal Consiglio nazionale.

Art. 48

Il Segretario nazionale è eletto dalla Direzione nazionale.


Art. 49
Il Segretario nazionale ha la rappresentanza del Partito e ne esprime la linea politica.
Il Segretario nazionale esercita altresì gli atti di disponibilità del simbolo nazionale che, anche ai fini dell'art. 15 comma 1 , del DPR 30 marzo 1957 n. 61, possono essere da lui delegati.

Art. 50

Il Consiglio nazionale elegge il Tesoriere che partecipa alle riunioni della Direzione nazionale.
Il Tesoriere tiene le scritture contabili delle entrate e delle uscite del Partito e, secondo le leggi vigenti, predispone il Bilancio annuale di previsione che deve essere approvato dal Consiglio nazionale nella prima riunione dell'anno cui fa riferimento il Bilancio di previsione.

Art. 51

La Commissione di garanzia nazionale è costituita da 3 componenti fra i quali viene nominato il Presidente
Essa è nominata dal Consiglio nazionale

Art. 52

La Commissione di garanzia nazionale vigila sull'osservanza della Statuto e dei regolamenti.
E' organo di appello sui provvedimenti assunti dalla Commissione di garanzia regionale: le sue deliberazioni sono definitive.
E' altresì investita sui ricorsi riferentisi ai componenti gli Organi nazionali. Sui provvedimenti assunti è possibile il ricorso al Consiglio nazionale.

Art. 53
Il Collegio nazionale dei Revisori dei conti è nominato dal Consiglio direttivo nazionale .
Esso è composto da 3 componenti e nella prima seduta elegge al proprio interno il Presidente.
IL Collegio può verificare in ogni momento la gestione finanziaria e la contabilità del Partito 
Il diritto di accesso ai documenti contabili è garantito ad ogni suo componente
La carica di componente dei Revisori dei conti è incompatibile con quello di componente la Direzione ed il Consiglio Nazionale.
Il Collegio è tenuto a presentare ogni anno al Consiglio nazionale una relazione sul Bilancio consuntivo e sulla gestione finanziaria 

Art. 54
La Direzione nazionale del Partito adotta i provvedimenti più opportuni - compreso il commissariamento delle Federazioni - in caso di inattività degli organismi regionali o di insanabili contrasti che ne impediscano la corretta dialettica democratica.
La Direzione regionale a sua volta interviene sugli organi provinciali così come la Direzione provinciale ha uguali poteri sugli organi delle sezioni.

Art. 55
Il presente Statuto è provvisorio fino all'approvazione dello Statuto definitivo da parte del Congresso nazionale previsto il 19 gennaio 2001.

 


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